Regio decreto 1058/1924
Art. 17 — art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 20. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
Art. 17 (art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 20. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivo di incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorita' competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 e nell'art. 4, 1° comma, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e negli altri casi decide nel merito.
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