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Regio decreto 1058/1924

Art. 16 — Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 19. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/16parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 16 (Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 19. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Nell'esercizio della giurisdizione attribuitale dalla presente o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualita' di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del piu' anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi. Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti.

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