Regio decreto 1058/1924
Art. 15 — Art.12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 15 (Art.12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della giunta, che la istruttoria supplementare e' stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.
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