Regio decreto 1058/1924
Art. 14 — Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 14 (Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, puo' promuovere il parere dei corpi consultivi, istituiti per legge o per regolamento, richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Ove le verificazioni ordinate importino spese, debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.
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