Regio decreto 1058/1924
Art. 13 — Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 13 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Le udienze della Giunta sono pubbliche ed e' ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale. L'Amministrazione puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra i funzionari da essa dipendenti. Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto. La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1058/1924 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.