Regio decreto 1058/1924
Art. 12 — Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 63. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2215
Art. 12 (Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 63. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2215). Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso. Il decreto del presidente deve essere notificato all'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine puo' essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente. La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa indicata all'art. 23. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza con ordinanza esente da bollo.
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