Regio decreto 3282/1923
Art. 7 — Presso ogni prefettura e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi i…
Art. 7. Presso ogni prefettura e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ed e' composta: 1° di un vice prefetto o del sotto prefetto del capoluogo della provincia o di un consigliere di prefettura che non faccia parte della Giunta, incaricato, al principio di ogni anno, dal prefetto, presidente; 2° di un giudice o di un giudice aggiunto, anche in funzioni di pretore, designato, al principio di ogni anno dal presidente del tribunale; 3° di un avvocato designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il presidente e il magistrato possono anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondente a quelli indicati ai numeri 1° e 2°. Esercita le funzioni di segretario, il segretario della Giunta provinciale amministrativa. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.
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