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Regio decreto 3282/1923

Art. 6 — Presso il Consiglio di Stato e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da tratt…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/6parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 6. Presso il Consiglio di Stato e' costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali, ed e' composta: 1° di un consigliere di Stato, che la presiede; 2° di un referendario del Consiglio di Stato; 3° di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione del Regno. Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni giurisdizionali, e possono scegliersi anche tra i funzionari dello Stato a riposo con grado corrispondente. L'avvocato patrocinante e' designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Esercita le funzioni di segretario, il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso. Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

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