Regio decreto 3282/1923
Art. 8 — L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali …
Art. 8. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e penali, viene fatta, dalla Commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovra' aver luogo il giudizio, od avanti cui sara' per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le corti d'appello dalla Commissione esistente presso la corte stessa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3282/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.