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Regio decreto 3282/1923

Art. 8 — L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali …

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/8parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 8. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e penali, viene fatta, dalla Commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovra' aver luogo il giudizio, od avanti cui sara' per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le corti d'appello dalla Commissione esistente presso la corte stessa.

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