Regio decreto 3282/1923
Art. 5 — Presso ogni tribunale ogni corte d'appello o sezione distaccata di corte di appello e la corte di tassazione …
Art. 5. Presso ogni tribunale ogni corte d'appello o sezione distaccata di corte di appello e la corte di tassazione del Regno, e' istituita una Commissione per il gratuito patrocinio, composta: 1° di un membro del corpo giudicante del tribunale o della corte, ovvero d'un ex magistrato di pari grado, che e' designato ogni anno dal primo presidente della corte di cassazione o della corte di appello o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non puo' intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualita' di membro della Commissione; 2° di un funzionario del Ministero pubblico, addetto alla corte od al tribunale, che e' designato ogni anno dal procuratore generale, o dall'avvocato generale della sezione distaccata, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono, invece, essere affidate dal procuratore generale o dal detto avvocato generale ad un giudice o ad un giudice aggiunto, ovvero anche ad un uditore, il quale ultimo, pero', non avra' voto deliberativo; 3° del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, o, in sua assenza o mancanza, di un avvocato patrocinante da lui delegato, o nominato dal primo presidente della corte o dal presidente della sezione distaccata di corte di appello. Un cancelliere o primo cancelliere della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a lire 50, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio. Nel procedimento fallimentare il giudice delegato, mediante decreto da emanarsi di volta in volta, dispone l'anticipazione delle spese giudiziarie occorrenti per la procedura, dalla sentenza dichiarativa di fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo.
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