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Regio decreto 3282/1923

Art. 22 — Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali che ammettano, o neghino, o tolgano il benef…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/22parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 22. Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si puo' ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la corte di appello, la quale provvedera', limitando le sue ispezioni alla probabilita' dell'esito favorevole nella causa od affare. Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

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