Regio decreto 3282/1923
Art. 23 — La Commissione di cui al precedente art
Art. 23. La Commissione di cui al precedente art. 5, si aduna periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal primo presidente della corte di cassazione, da quello della Corte di appello e dal presidente della sezione distaccata, ed in caso di urgenza dietro invito del suo presidente. Il relatore, completate ed istruite le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.
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