Regio decreto 3282/1923
Art. 21 — In qualunque stadio della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo st…
Art. 21. In qualunque stadio della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di poverta' o mutata la condizione economica della persona ammessa al benefizio dei poveri, potra', con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione da cui emano' il decreto d'ammissione la revoca del benefizio stesso; potra' parimenti ricorrere per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorita' presso cui e' istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al benefizio. Il tribunale, la corte o sezione distaccata di corte di appello o la corte di cassazione, la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, i tribunali o il tribunale superiore delle acque pubbliche, provvederanno sul ricorso anzidetto in camera di consiglio. Tale ricorso sara' sospensivo, ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti d'urgenza.
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