Regio decreto 2903/1923
Art. 5 — Per i giudizi a carico degli ufficiali i tribunali militari territoriali sono composti in conformita' della t…
Art. 5. Per i giudizi a carico degli ufficiali i tribunali militari territoriali sono composti in conformita' della tabella seguente: Grado dell'accusato Grado del presidente Grado dei giudici 1. Capitano. Generale di brigata. 1 colonnello e 2 tenenti colonnelli o maggiori. 2. Maggiore. Generale di divisione. 1 generale di brigata, 2 colonnelli o tenenti colonnelli. 3. Tenente colonnello. Generale di divisione. 2 generali di brigata, 1 colonnello. 4. Colonnello. Generale di corpo d'armata. 3 generali di divisione o di brigata. 5. Generale di brigata. Generale di corpo d'armata. 3 generali di divisione. 6. Generale di divisione. Generale d'armata. 3 generali di corpo d'armata. 7. Generale di corpo d'armata. Generale d'esercito 3 generali d'esercito o d'armata. 8. Generale d'esercito o d'armata. Generale d'esercito, possibilmento piu' anziano dell'accusato. 3 generali d'esercito o d'armata, possibilmente piu' anziani dell'accusato. Quando l'accusato ha grado inferiore a capitano sara' giudicato dal tribunale militare territoriale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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