Regio decreto 2903/1923
Art. 4 — Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali militari marittimi sono esercitate dai Regi avvocati mi…
Art. 4. Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali militari marittimi sono esercitate dai Regi avvocati militari o vice avvocati militari o sostituti all'uopo ivi destinati con decreto Ministeriale. Per ragioni urgenti di servizio ed in caso di assenza o di impedimento di detti funzionari possono esservi temporaneamente applicati con determinazione del Regio avvocato generale militare dei funzionari del pubblico ministero di tribunali militari territoriali viciniori, ma se tale applicazione dovesse prolungarsi oltre i tre mesi dovra' essere rinnovata con disposizione ministeriale. Per le stesse ragioni con determinazione ministeriale possono essere temporaneamente applicati ai tribunali militari marittimi i giudici relatori ed i giudici istruttori dei tribunali militari territoriali viciniori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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