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Regio decreto 2903/1923

Art. 6 — Allorche' trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal numero 1 al numero 4 incluso della tabell…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/6parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 6. Allorche' trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal numero 1 al numero 4 incluso della tabella di cui all'articolo precedente, i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione. Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, saranno compresi nell'estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione piu' vicina. L'estrazione a sorte sara' fatta per ogni processo dal capo dello stato maggiore della divisione alla presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovra' sedere il tribunale, nonche' di un rappresentante del pubblico ministero. Se debbasi giudicare alcuno degli ufficiali generali designati nei numeri dal 5 all'8 della tabella i giudici saranno estratti a sorte fra gli ufficiali generali dell'Esercito, aventi il grado e l'anzianita' di cui alla tabella stessa, dal presidente del Tribunale supremo in udienza. Fra gli estratti di maggior grado il piu' anziano sara' il presidente. In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianita' menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si fara' tra gli ufficiali dello stesso grado, ancorche' meno anziani e, mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. Il trasferimento di sede non fa cessare dall'incarico il giudice sorteggiato.

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