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Regio decreto 2903/1923

Art. 3 — I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente, avente grado di capitano di vascello o di colo…

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Art. 3. I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente, avente grado di capitano di vascello o di colonnello, oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice relatore e di altri tre giudici militari scelti fra gli ufficiali di vascello. Due dei giudici militari, escluso il presidente, possono essere scelti fra gli altri ufficiali della marina o dei vari corpi di essa quando l'imputato non sia ufficiale di vascello e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio non sia un fatto marittimo. Uno solo dei giudici ha grado di tenente di vascello o di capitano; gli altri membri militari sono scelti fra gli ufficiali superiori. I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

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