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Regio decreto 2903/1923

Art. 2 — I tribunali militari territoriali sono composti di un colonnello o tenente colonnello presidente, di un giudi…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/2parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 2. I tribunali militari territoriali sono composti di un colonnello o tenente colonnello presidente, di un giudice relatore a di tre giudici militari, di cui due devono essere ufficiali superiori ed uno capitano. I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

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