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Regio decreto 2903/1923

Art. 28 — Trascorsi diciotto mesi dalla nomina effettiva a sostituti avvocati militari di 3ª classe o parificati i magi…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/28parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 28. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina effettiva a sostituti avvocati militari di 3ª classe o parificati i magistrati militari devono essere giudicati per la dichiarazione di idoneita' alle funzioni del proprio grado. La Commissione del personale, su richiesta del Regio avvocato generale militare, emettera' la sua deliberazione sulle informazioni fornite dai capi gerarchici circa la capacita', cultura, operosita', condotta ed in genere circa l'opera del magistrato. Il magistrato, dichiarato non idoneo, sara' dopo un anno nuovamente sottoposto a giudizio. In caso di conferma del giudizio di inidoneita' sara' dispensato dal servizio. La disposizione del presente articolo non si applica ai magistrati nominati in seguito al concorso di cui all'art. 24 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

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