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Regio decreto 2903/1923

Art. 27 — Gli alunni di cancelleria, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compi…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/27parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 27. Gli alunni di cancelleria, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. Allo scadere del periodo minimo di' sei mesi di prova i Regi avvocati militari trasmettono al Regio avvocato generale militare i rapporti informativi sul servizio prestato dagli alunni, esprimendo il proprio parere sull'idoneita' di ciascuno di essi ai servizi di cancelleria. Il Regio avvocato generale, senza esprimere il proprio parere, trasmettera' tali rapporti al presidente della Commissione del personale della giustizia militare chiedendo la convocazione della Commissione stessa. La Commissione accertera' l'idoneita' degli alunni a conseguire la nomina stabile all'impiego. Gli alunni cancellieri che, a giudizio insindacabile della Commissione, non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno. La Commissione ha facolta' di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per gli alunni per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga di avere elementi sufficienti per poter emettere il proprio giudizio. In tal caso gli alunni perdono il proprio turno di anzianita' rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

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