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Regio decreto 2903/1923

Art. 29 — I posti vacanti nei vari gradi e nelle varie classi dell'organico sia dei magistrati che del personale di can…

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Art. 29. I posti vacanti nei vari gradi e nelle varie classi dell'organico sia dei magistrati che del personale di cancelleria militare devono essere coperti entro sei mesi. Le promozioni di classe hanno luogo per anzianita' e con decreto Ministeriale. Le promozioni di grado si effettuano con decreto Reale previo scrutinio a turno di anzianita' dei funzionari compresi entro un determinato numero di posti della graduatoria, stabilito dal Ministero. Lo scrutinio e' promosso dal Regio avvocato generale militare con richiesta diretta al presidente della Commissione del personale. Il Regio avvocato generale militare contemporaneamente invita gli interessati a far pervenire alla detta Commissione entro un termine prestabilito, i lavori giudiziari ed i titoli che ritenessero utili per lo scrutinio. Nello scrutinio devono essere tenuti presenti a preferenza le informazioni dei capi gerarchici sull'effettivo servizio prestato ed i lavori giudiziari. Per i magistrati che appartengono al pubblico ministero si terra' particolarmente conto delle speciali attitudini alle funzioni requirenti.

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