Regio decreto 2903/1923
Art. 26 — La Commissione procede alla, classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati
Art. 26. La Commissione procede alla, classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. A parita' di voti sono preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 21 del presente decreto. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno con decreto Ministeriale assunti in servizio a titolo di prova con la qualifica di alunni di cancelleria e con gli assegni che saranno stabiliti con decreto Ministeriale in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 17 dei R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. Le ulteriori norme del concorso sono stabilite con decreto Ministeriale.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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