Regio decreto 2903/1923
Art. 1 — I tribunali militari territoriali hanno sede nelle localita' dove risiedono i comandi di corpo d'armata
Art. 1. I tribunali militari territoriali hanno sede nelle localita' dove risiedono i comandi di corpo d'armata. Con decreto Reale, in caso di necessita' di servizio, possono istituirsi nuove sezioni di tribunali o sopprimere quelle esistenti.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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