Regio decreto 2903/1923
Art. 13 — I Regi avvocati militari, i Regi sostituti avvocati militari ed i giudici istruttori hanno libero accesso nel…
Art. 13. I Regi avvocati militari, i Regi sostituti avvocati militari ed i giudici istruttori hanno libero accesso nelle caserme ed altri edifici militari nei quali abbiano motivo di recarsi per l'esercizio delle loro funzioni. Essi pero' debbono presentarsi al comandante od a chi ne fa le veci. All'uopo essi debbono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dai comandi di corpo d'armata o dai comandi in capo di dipartimenti marittimi e che, a richiesta, dovranno esibire alle autorita' militari, le quali, d'altra parte, dovranno agevolarli nell'esercizio del loro ministero e mettere a loro disposizione quanto essi riterranno necessario nell'interesse della giustizia, ferme in ogni caso restando le facolta' attribuite a detti magistrati dalle leggi penali.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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