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Regio decreto 2903/1923

Art. 13 — I Regi avvocati militari, i Regi sostituti avvocati militari ed i giudici istruttori hanno libero accesso nel…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/13parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 13. I Regi avvocati militari, i Regi sostituti avvocati militari ed i giudici istruttori hanno libero accesso nelle caserme ed altri edifici militari nei quali abbiano motivo di recarsi per l'esercizio delle loro funzioni. Essi pero' debbono presentarsi al comandante od a chi ne fa le veci. All'uopo essi debbono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dai comandi di corpo d'armata o dai comandi in capo di dipartimenti marittimi e che, a richiesta, dovranno esibire alle autorita' militari, le quali, d'altra parte, dovranno agevolarli nell'esercizio del loro ministero e mettere a loro disposizione quanto essi riterranno necessario nell'interesse della giustizia, ferme in ogni caso restando le facolta' attribuite a detti magistrati dalle leggi penali.

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