Regio decreto 2903/1923
Art. 14 — Il servizio del personale militare adibito agli uffici giudiziari militari si esplica secondo gli ordini del …
Art. 14. Il servizio del personale militare adibito agli uffici giudiziari militari si esplica secondo gli ordini del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci. Le infrazioni a tali ordini saranno comunicate con rapporto al comandante del corpo o reparto cui il militare appartiene ed al quale spetta di determinare la punizione, che deve essere comunicata al predetto capo ufficio.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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