Regio decreto 2903/1923
Art. 12 — In tutte le leggi penali militari alle dizioni «avvocato generale militare», «sostituto avvocato generale mil…
Art. 12. In tutte le leggi penali militari alle dizioni «avvocato generale militare», «sostituto avvocato generale militare», «avvocato militare», «sostituto avvocato militare» e «ufficiale istruttore» sono rispettivamente sostituite le dizioni: «Regio avvocato generale militare», «Regio sostituto avvocato generale militare», «Regio avvocato militare», «Regio sostituto avvocato militare» e «giudice istruttore militare».
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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