Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2903/1923Art. 12
Regio decreto 2903/1923

Art. 12 — In tutte le leggi penali militari alle dizioni «avvocato generale militare», «sostituto avvocato generale mil…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/12parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 12. In tutte le leggi penali militari alle dizioni «avvocato generale militare», «sostituto avvocato generale militare», «avvocato militare», «sostituto avvocato militare» e «ufficiale istruttore» sono rispettivamente sostituite le dizioni: «Regio avvocato generale militare», «Regio sostituto avvocato generale militare», «Regio avvocato militare», «Regio sostituto avvocato militare» e «giudice istruttore militare».

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.