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Regio decreto 2395/1923

Art. 48 — Entro il 31 dicembre 1923 sara' provveduto, con le norme del R

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/48parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 48. Entro il 31 dicembre 1923 sara' provveduto, con le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e relative modificazioni ed estensioni, o con le norme speciali emanate per singole amministrazioni, alle dispense dal servizio eventualmente necessarie per ridurre il personale di ciascun ruolo entro i limiti numerici complessivi stabiliti dal rispettivo nuovo organico. Le dispense potranno aver luogo in qualsiasi grado, indipendentemente dal numero dei posti assegnati al grado stesso. Qualora peraltro esista eccedenza di impiegati nei gradi superiori all'ottavo, ancorche' compensata da deficienze in quelli inferiori, e' in facolta' delle Amministrazioni di provvedere alla dispensa del personale esuberante nei singoli gradi predetti, in confronto al numero dei posti stabiliti. 11 personale che rimane in eccedenza in ciascun grado puo' essere incaricato delle funzioni del grado inferiore.

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