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Regio decreto 2395/1923

Art. 49 — Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali dei precedenti articoli 33 a 39 e que…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/49parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 49. Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali dei precedenti articoli 33 a 39 e quelle speciali del Capo III del presente decreto e' valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al decreto stesso, una anzianita', nel nuovo grado, decorrente dalla data della nomina al grado dei ruoli gia' in vigore corrispondente a quello conferito, ovvero dal compimento dell'anzianita' nel grado precedente, prescritta per il conferimento del grado nuovo. Per gli impiegati contemplati nell'art. 39 cui vengano assegnati, a norma del precedente art. 46 e dell'ultimo comma dell'art. 44, i posti delle classi superiori all'ultima, e' calcolata come utile, ai fini dell'assegnazione dello stipendio, un'anzianita' corrispondente alla eventuale differenza fra l'anzianita' nel grado attualmente rivestito e tante volte sei anni quante sono le classi inferiori a quella che viene conferita. In aggiunta all'anzianita', valutata ai sensi dei precedenti commi, e' tenuto altresi' conto degli aumenti di anzianita' delle abbreviazioni di periodi attribuite nel grado rivestito alla data di attuazione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'attribuzione, al personale subalterno, degli stipendi stabiliti dall'allegato V. Per l'attribuzione dei nuovi stipendi e delle nuove paghe al personale militare valgono le norme del successivo articolo 156. Al personale che abbia maturato il diritto a successivi aumenti di stipendio, secondo le tabelle gia' in vigore, e non raggiunga il periodo necessario, secondo le tabelle annesse al presente decreto, per ottenere, al collocamento nei nuovi ruoli, lo stipendio del grado corrispondente a quello attualmente ricoperto, con uguale numero di aumenti periodici, e' concessa la valutazione di un anno in aumento all'anzianita' determinata nei modi di cui al presente articolo e al citato art. 156.

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