Regio decreto 2395/1923
Art. 47 — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi singoli Ministri, sara…
Art. 47. Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi singoli Ministri, saranno stabilite le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per la prima attuazione dei ruoli organici annessi al presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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