Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 46
Regio decreto 2395/1923

Art. 46 — I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai prece…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/46parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 46. I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai precedenti articoli 33 a 40 e quelli disposti dalle norme speciali del Capo III del presente decreto, saranno conferiti mediante promozione di grado ai termini degli articoli 6 a 13, 15, 24, 25, 43 a 45, e delle disposizioni speciali contenute nel Capo III predetto. Non possono pero essere conferiti, per un numero di posti corrispondenti all'eccedenza, a cominciare dal grado piu' prossimo a quello in cui l'eccedenza stessa si verifica, i posti vacanti nei gradi inferiori a quelli in cui esista personale in soprannumero ai sensi del precedente art. 41.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 45 Art. 47 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.