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Regio decreto 2395/1923

Art. 201 — Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applica…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/201parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 201. Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applicabili ai passaggi dai ruoli del gruppo C ai ruoli del gruppo A e B, ed ai passaggi dai ruoli del gruppo B ai ruoli del gruppo A. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni suddette per i passaggi del personale subalterno nei ruoli dei tre gruppi suindicati. Le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 9 sono applicabili anche in tutti i passaggi di ruolo previsti dalle norme vigenti e da quelle del presente decreto.

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