Regio decreto 2395/1923
Art. 201 — Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applica…
Art. 201. Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applicabili ai passaggi dai ruoli del gruppo C ai ruoli del gruppo A e B, ed ai passaggi dai ruoli del gruppo B ai ruoli del gruppo A. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni suddette per i passaggi del personale subalterno nei ruoli dei tre gruppi suindicati. Le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 9 sono applicabili anche in tutti i passaggi di ruolo previsti dalle norme vigenti e da quelle del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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