Regio decreto 2395/1923
Art. 200 — I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concerne…
Art. 200. I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazioni di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, sono riservati, per non oltre la meta', al personale avventizio e diurnista, provvisto dei requisiti prescritti, prescindendo dai limiti di eta', in servizio presso ciascuna amministrazione alla entrata in vigore del presente decreto, e che superi gli esami stabiliti dai singoli ordinamenti. Detti posti possono essere conferiti successivamente, con le modalita' medesime, al personale avventizio e diurnista delle altre amministrazioni. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai personali contemplati nel precedente art. 14. Per le nomine da conferirsi in esecuzione del disposto dal primo comma del presente articolo e dai precedenti articoli 198 e 199 non si applicano le norme dell'art. 17. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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