Regio decreto 2395/1923
Art. 202 — Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo C e sub…
Art. 202. Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo C e subalterni puo' essere assunto, in luogo di impiegati ed agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disimpegno dei servizi di copia e di fatica, secondo le norme da stabilirsi con decreti Reali da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze. La retribuzione non puo' superare in alcun caso la misura dello stipendio iniziale assegnato al grado suindicato. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.