Regio decreto 2395/1923
Art. 199 — All'esame di cui alla lettera b) dell'articolo 53 del R
Art. 199. All'esame di cui alla lettera b) dell'articolo 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n, 1290, sono ammessi gli agenti subalterni di ruolo e gli altri impiegati di ruolo, nonche' il personale avventizio e diurnista in servizio all'entrata in vigore del presente decreto che abbiano disimpegnato almeno da un anno, alla data del 30 settembre 1922, mansioni inerenti alla carriera d'ordine e che siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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