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Regio decreto 2395/1923

Art. 190 — E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in piu' eventualmente risultante fra il trattamento…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/190parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 190. E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in piu' eventualmente risultante fra il trattamento economico gia' goduto per stipendio o paga, indennita' temporanea mensile o soprassoldo a titolo di caro viveri, e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del presente decreto. Detto assegno personale sara' riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianita' nei singoli gradi. L'assegno personale verra' anche corrispondentemente ridotto, per i militari gia' provvisti di oltre quattro quote suppletive della indennita' militare, nei casi in cui, a cagione di mutamenti nella situazione di famiglia, il numero di dette quote suppletive dovrebbe diminuire, e fino al limite delle dette quattro quote.

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