Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 189
Regio decreto 2395/1923

Art. 189 — Salve le concessioni regolate o confermate espressamente dal presente decreto, sono abrogate tutte le disposi…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/189parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 189. Salve le concessioni regolate o confermate espressamente dal presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni in vigore che autorizzano, a favore del personale dell'amministrazione dello Stato, indennita' per qualsiasi titolo, assegni, soprassoldi, compensi, quote di compartecipazione su fondi speciali o a tasse scolastiche, e altri emolumenti continuativi comunque denominati, all'infuori dello stipendio. Sono rese prive di qualsiasi effetto anche le assegnazioni dei benefici suindicati che risultino da determinazioni ministeriali. Sono eccettuate dall'abrogazione di cui ai precedenti commi le disposizioni concernenti le indennita' che abbiano il carattere di rimborso di spese. Tali indennita' sono soggette a revisione, da farsi non oltre il 31 marzo 1924, restando abolite con la data stessa in quanto non vengano confermate a diversamente regolate mediante decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze. Sono altresi' conservate, secondo le disposizioni in vigore, salva revisione entro lo steso termine predetto, le indennita', i soprassoldi e gli assegni speciali, non considerati nei precedenti articoli 171 a 178, attualmente stabiliti per i personali del Regio esercito, della Regia marina pei servizi a terra, delle capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. Il presente articolo non si applica alle disposizioni concernenti: a) la concessione dell'alloggio o di altri eventuali benefici in natura, salvo il disposto dei commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 178; b) i premi di operosita' e di rendimento; c)le indennita' temporanee mensili e i soprassoldi a titolo di caro-viveri, non considerati al precedente articolo 188; d) la compartecipazione alle multe ed alle ammende di qualsiasi specie; e) le competenze di avvocato e procuratore al personale delle Avvocature erariali; f) le propine ai componenti delle commissioni esaminatrici delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 188 Art. 190 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.