Regio decreto 2395/1923
Art. 191 — Agli effetti esclusivi della liquidazione degli assegni di quiescenza o della indennita' per una sol volta do…
Art. 191. Agli effetti esclusivi della liquidazione degli assegni di quiescenza o della indennita' per una sol volta dovuti al personale in servizio alla data di attuazione del presente decreto, e rispettive famiglie, gli stipendi o le paghe non potranno, per i servizi resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili goduti anteriormente alla data stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.