Regio decreto 2395/1923
Art. 188 — Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del presente decreto rimane assorbita e consolidata, fino alla…
Art. 188. Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del presente decreto rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire settecentottanta annue, l'indennita' temporanea mensile concessa col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive disposizioni di estensione e di proroga, restando ridotta di uguale importo la indennita' stessa. Per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, nonche' per gli agenti di custodia delle carceri, i quali fruiscono del soprassoldo di cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593; all'art. 20, sub 63, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347; all'art. 1, sub 37, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351; e all'art. 7 della legge 2 aprile 1922, n. 389, il soprassoldo medesimo, compreso e consolidato nelle paghe assegnate a norma del presente decreto, e' soppresso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.