Regio decreto 2395/1923
Art. 183 — Per gli estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di particolari missioni all'interno del Regno ne…
Art. 183. Per gli estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di particolari missioni all'interno del Regno nell'interesse dello Stato, la indennita' e' stabilita di concerto fra i Ministri interessati e quello per le finanze, in misura in ogni caso non superiore a quella fissata nel precedente art. 181 per il grado quarto. Per gli estranei all'amministrazione dello Stato che vengano chiamati a far parte dei Gabinetti, ai sensi della legge 8 aprile 1906, n. 109, la retribuzione, escluso qualsiasi altro compenso o assegno, non puo' eccedere la meta' della diaria assegnata dal precedente articolo 181 per il personale dei gradi 7° e 8°, quando trattisi di persona avente la propria residenza in Roma. Quando trattisi di persona avente la propria residenza altrove la retribuzione puo' essere stabilita in misura non superiore all'intera diaria predetta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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