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Regio decreto 2395/1923

Art. 182 — Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmen…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/182parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 182. Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmente in vigore riflettenti gli assegni nei viaggi e nelle missioni per ragioni di servizio nell'interno dello Stato, tranne che per i marescialli dei tre gradi e sottufficiali di gradi corrispondenti, per i quali l'indennita' giornaliera di viaggio o di missione e' stabilita nella misura di L. 20.

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