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Regio decreto 2395/1923

Art. 184 — Ai prefetti del Regno che ricoprano effettivamente la carica e all'intendente generale di polizia e' corrispo…

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Art. 184. Ai prefetti del Regno che ricoprano effettivamente la carica e all'intendente generale di polizia e' corrisposto un assegno per spese di rappresentanza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello per le finanze. Ai prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali puo' essere corrisposta la indennita' di rappresentanza in misura non superiore alla meta' di quella minima stabilita per i titolari di prefettura.

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