Regio decreto 2395/1923
Art. 181 — L'indennita' giornaliera di soggiorno di cui all'art
Art. 181. L'indennita' giornaliera di soggiorno di cui all'art. 1 del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221 (diaria), e' stabilita nella misura di cui appresso: Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari, gli uditori e altro personale in prova dei gruppi A, B e C ... L. 30 Personale dei gradi 10° e 11° . . . » 40 Id. del grado 9° . . . . . . . » 50 Id. dei gradi 7° e 8° . . . . » 60 Id. dei gradi 5° e 6° . . . . » 70 Id. del grado 4° . . . . . . . » 80 Id. dei gradi 2° e 3° . . . . » 90 Id. del grado 1° . . . . . . . » 100 Ai primi capitani del Regio esercito e ai primi tenenti di vascello e qualifiche corrispondenti della Regia marina, dichiarati tali in virtu' del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1673, e ai primi capitani e gradi corrispondenti della Regia aeronautica, compete la diaria stabilita per i gradi 7° e 8°. Per il personale subalterno l'indennita' giornaliera e' stabilita in L. 20. Tale indennita' e' elevata a L. 25 per il personale subalterno che accompagna in viaggio i Ministri e i Sottosegretari di Stato. Le dette indennita' sono corrisposte nei casi di trasferimento ai termini dell'art.16, comma primo, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Sulle indennita' di cui sopra non si applica l'aumento della quota suppletiva prevista dall'art. 4 del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221. Il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, al personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non potra' eccedere la misura di un quarto della indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Tale personale, per ciascuno dei Ministeri della guerra e della marina, e' aumentato di tre ufficiali cumulativamente per il Ministro e il Sottosegretario di Stato. Il personale attualmente addetto ai Gabinetti continuera' a percepire l'assegno mensile che gli e' corrisposto, ove questo sia piu' favorevole di quello spettante ai termini del comma precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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