Regio decreto 2395/1923
Art. 180 — Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinar…
Art. 180. Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennita' per spese di viaggio e di soggiorno, spetta al personale civile e militare che, giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene a gradi non inferiori all'ottavo. Eguale trattamento e' fatto agli ufficiali che hanno la qualifica di primo capitano e di primo tenente di vascello. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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