Regio decreto 2395/1923
Art. 157 — I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, che hanno raggiunto o r…
Art. 157. I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 500. Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi della Regia marina, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado, sono ammessi: a) se sottotenenti, a tre successivi aumenti biennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, 10,800 e lire 11,600, mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 500; b) se tenenti, a due successivi aumenti triennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 12,200 e a lire 12,900 e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 600; c) se capitani, a due successivi aumenti triennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 14,300 e a lire 15,100, e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 800. Restano in vigore gli articoli 13 del Regio decreto 27 ottobre 1923, n. 1427, e 12 del Regio decreto 27 ottobre 1923, n. 1462. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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