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Regio decreto 2395/1923

Art. 156 — Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianita' di grado per gli ufficiali ed i sottufficia…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/156parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 156. Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianita' di grado per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, e' computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento. Nella determinazione degli stipendi per gli ufficiali e sottufficiali predetti e', peraltro, computata, come anzianita' di grado, se piu' favorevole, la differenza fra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284 e successive modificazioni, ed il numero di anni appresso indicato per ciascun grado: a) per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza: Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 4 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16 Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . » 21 Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21 Generale di brigata e gradi corrispondenti . . . . » 28 b) per gli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di porto: Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti anni 4 Tenente di vascello id. id. » 8 Capitano di corvetta id. id. » 13 Capitano di fregata id. id. » 19 Capitano di vascello id. id. » 19 Contrammiraglio id. id. » 25 c) per i sottufficiali: Maresciallo, maresciallo d'alloggio, capo di 3ª classe, nocchiere di porto di 3ª classe e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . anni 6 Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo, capo di 2ª classe, nocchiere di porto di 2ª classe e gradi corrispondenti . . . . . . . . . » 10 Maresciallo d'alloggio maggiore dei Reali carabinieri, maresciallo maggiore della Regia guardia di finanza, capo di lª classe, nocchiere di porto di 1ª classe e gradi corrispondenti . . . . » 12 Maresciallo maggiore del Regio esercito e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . » 14 Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia aeronautica si applicano le disposizioni stabilite dal presente articolo per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia marina. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, al quale effetto il capo guardia di 2ª classe e' equiparato al maresciallo d'alloggio, il capo guardia di 1ª classe al maresciallo d'alloggio capo ed il comandante al maresciallo d'alloggio maggiore. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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