Regio decreto 2395/1923
Art. 158 — Agli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto,…
Art. 158. Agli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, quando sono chiamati in servizio, spettano, per i primi tre mesi, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo appresso indicati: Stipendio Supplemento di servizio attivo Sottotenente e gradi equiparati L. 7,000 500 Tenente id. » 9,000 600 Capitano id. » 10,600 800 Maggiore id. » 12,600 1,000 Tenente colonnello id. » 14,800 1,200 Colonnello id. » 16,400 1,500 Generale di brigata id. » 19,500 2,000 Generale di divisione id. » 25,500 2,500 Generale di Corpo d'armata id. » 30,000 3,000 Generale d'armata id. » 34,000 3,500 Agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ordinaria e speciale e' dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo. Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi e i relativi supplementi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente, da determinarsi colle norme del precedente articolo 156, computando pero' nell'anzianita' di grado soltanto il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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