Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 155
Regio decreto 2395/1923

Art. 155 — Per il collocamento degli insegnanti delle scuole e degli istituti di grado universitario dipendenti dal Mini…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/155parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 155. Per il collocamento degli insegnanti delle scuole e degli istituti di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e dei direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali, nella prima applicazione del presente decreto, valgono le norme stabilite nel precedente articolo 97 per gli insegnanti delle Regie universita'. Le norme stabilite nel medesimo articolo, per il collocamento nella prima applicazione del presente decreto dei professori delle scuole medie dei ruoli A, B e C valgono rispettivamente: a) per i professori della scuola mineraria di Caltanissetta e per quelli delle scuole speciali di agricoltura; b) per i professori delle scuole pratiche di agricoltura; c) per gli insegnanti di cultura generale delle scuole speciali e pratiche. Alla prima attuazione del presente decreto i vice direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro spetta giusta il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 153, tenendo altresi' conto delle abbreviazioni gia' conseguite per la maturazione degli aumenti periodici.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 154 Art. 156 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.