Regio decreto 2395/1923
Art. 148 — Per i passaggi di grado degli insegnanti degli istituti nautici valgono le norme stabilite nel primo comma de…
Art. 148. Per i passaggi di grado degli insegnanti degli istituti nautici valgono le norme stabilite nel primo comma del precedente articolo 94 per gli insegnanti delle scuole medie appartenenti al ruolo A, restando in vigore le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto 21 ottobre 1923, concernente l'ordinamento degli istituti nautici. I professori ordinari della Regia accademia navale conseguono il grado settimo dopo otto anni di permanenza nel grado ottavo. Coloro fra essi che insegnano o abbiano insegnato materie con programma universitario nei corsi terzo, quarto e quinto, conseguono il grado sesto dopo otto anni di permanenza nel grado settimo. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 204, convertito senza modificazioni dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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