Regio decreto 2395/1923
Art. 149 — Nulla e' innovato alle disposizioni di cui all'art
Art. 149. Nulla e' innovato alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2131, concernente il personale civile tecnico del Regio istituto idrografico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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