Regio decreto 2395/1923
Art. 147 — Le funzioni di direttore generale e di capi divisione nell'amministrazione centrale della Marina, stabilite d…
Art. 147. Le funzioni di direttore generale e di capi divisione nell'amministrazione centrale della Marina, stabilite dall'ordinamento in vigore ed assegnate a personale militare possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali ammiragli e generali di qualsiasi grado, quelli di direttore capo divisione normalmente a capitani di vascello e gradi corrispondenti, ed eccezionalmente anche a capitani di fregata o tenenti colonnelli. Gli ufficiali chiamati a coprire posto di capo sezione sono normalmente del grado di capitano di fregata o corrispondente, ed eccezionalmente del grado di capitano di corvetta. Gli ufficiali chiamati a coprire posto di capo sezione sono normalmente del grado di capitano di fregata o corrispondente, ed eccezionalmente del grado di capitano di corvetta o corrispondente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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